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Il trattamento dei dati per il recupero dei crediti

Il 30 novembre 2005 il Garante sulla privacy ha stabilito che chiunque svolga attività di recupero crediti non deve mettere in atto comportamenti che, sia nella fase di raccolta delle informazioni sul debitore, sia nel tentativo di presa di contatto, possano ledere la riservatezza e la dignità personale.

In sostanza occorre evitare che un momento di difficoltà economica, o una dimenticanza, possa trasformarsi in una lesione della propria dignità, o in una vera e propria vergogna.

Gli accertamenti del Garante hanno messo in luce l'esistenza di prassi in alcuni casi decisamente invasive.

È per questo motivo che l'Autorità ha deciso di intervenire e prescrivere a quanti svolgono l'attività di recupero crediti le misure necessarie perché tutto si svolga nel rispetto dei principi di liceità e correttezza.

L'indagine aveva verificato che le prassi prevedevano visite al domicilio o sul luogo di lavoro, sollecitazioni su utenze di telefonia fissa o mobile, comprensive dell'invio di messaggi sms di sollecito, comunicazioni telefoniche il cui contenuto a carattere sollecitatorio era preregistrato, poste in essere senza intervento di un operatore (con il rischio che soggetti diversi dal destinatario venissero a conoscenza del contenuto della chiamata); invii di avvisi relativi all'apertura della procedura di recupero crediti tramite comunicazioni individualizzate, con l'inoltro di corrispondenza recante informazioni idonee a lasciar trasparire la situazione debitoria (es. plichi recanti all'esterno la scritta «recupero crediti» o locuzioni simili) relativa agli interessati, o contenenti riferimenti suscettibili di indurre il destinatario in errore circa il valore e la provenienza dell'intimazione a pagare (usuale è il ricorso a formule quali «preavviso esecuzione notifica», o il richiamo di norme di rito con il riferimento alla futura attivazione di «ufficiali giudiziari»), affissioni di avvisi di mora sulla porta del debitore.

Non di rado, inoltre, l'attività preordinata al recupero crediti, coinvolge non soltanto il debitore, ma anche terzi, con modalità tali da metterli a conoscenza di vicende personali riferite a quest'ultimo (es. familiari, conoscenti o vicini di casa, anche utilizzando recapiti non forniti al momento della stipula del contratto e non reperibili in pubblici elenchi).

Al fine di rendere conformi alle disposizioni di protezione dei dati personali i trattamenti effettuati nell'ambito dell'attività di recupero crediti, il Garante ha stabilito che il creditore deve comunque adoperarsi affinché i seguenti principi siano rispettati nell'attività materiale di recupero crediti, anche se affidata a terzi:

1) principio di liceità nel trattamento: tale precetto è violato dal comportamento consistente nel comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi rispetto al debitore (es. familiari, coabitanti, colleghi di lavoro, vicini di casa), informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l'interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta); costituisce un trattamento illecito anche il ricorso alle comunicazioni telefoniche preregistrate volte a sollecitare il pagamento, realizzate senza l'intervento di operatore, essendo tale modalità di contatto suscettibile di informare soggetti diversi dal debitore della sua asserita condizione di inadempimento; allo stesso modo si ha diffusione illecita di dati personali con l'affissione ad opera di incaricati del recupero crediti di avvisi di mora (o comunque di sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, potendo tali dati personali venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti nell'intervallo di tempo (talora prolungato) in cui l'avviso risulta visibile;

2) principio di correttezza nel trattamento: sono illecite le operazioni di trattamento consistenti nel sollecitare il pagamento con modalità che palesino ad osservatori esterni il contenuto della comunicazione, quali l'utilizzo di cartoline postali o di plichi recanti all'esterno la scritta «recupero crediti» (o locuzioni simili dalle quali possa comunque desumersi l'informazione relativa all'asserito stato di inadempimento del destinatario della comunicazione); è pertanto necessario che le sollecitazioni di pagamento siano portate a conoscenza del solo debitore, ricorrendo a plichi chiusi, che riportino all'esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente, prive di dati eccedenti rispetto a quelli necessari al recapito della comunicazione;

3) principi di pertinenza e finalità: possono formare oggetto di trattamento i soli dati necessari all'esecuzione dell'incarico, con particolare riferimento ai dati anagrafici riferiti al debitore, codice fiscale (o partita Iva), ammontare del credito vantato (unitamente alle condizioni del pagamento), e recapiti (anche telefonici), di norma forniti dall'interessato in sede di conclusione del contratto, o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici; si richiede poi che una volta portato a termine l'incarico, i dati non devono formare oggetto di ulteriore trattamento;

4) informativa agli interessati: il titolare del trattamento deve rendere noto agli interessati (di norma in sede di conclusione del contratto) delle informazioni previste all'art. 13 del Codice sulla privacy, ossia:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
e) i diritti dell'interessato (ossia ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati e la cancellazione);
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante e del responsabile.

I debitori, laddove i comportamenti tenuti in sede di recupero crediti integrino un illecito civile (per quanto attiene al profilo del risarcimento del danno eventualmente subito) o penale (in quanto suscettibili di integrare fattispecie di reato quali le molestie o le minacce), possono ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per i profili di rispettiva competenza.


Autore: Massimiliano Di Pace
Fonte:
Pmi - Ipsoa Editore, n. 5, Maggio 2006

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